Premessa
Nell’evoluzione storica il matrimonio è stato oggetto di diverse considerazioni relative alla sua natura e alle varie forme di costituzione, profondamente diverse da quelle del matrimonio moderno, disciplinato dal diritto civile quale negozio giuridico posto in essere dalla volontà delle parti e quella dello Stato. Il diritto canonico considera il matrimonio un sacramento ed un contratto al tempo stesso, mentre il diritto romano lo concepisce come uno stato di fatto (res facti), anche se produttivo di importantissime conseguenze giuridiche.*
Il matrimonio più antico è un atto giuridico “in forza del quale una donna, sui od alieni iuris, esce dalla famiglia d’origine ed entra in una famiglia nuova, in condizione di sottoposta e con la particolare funzione di procreare al capocasa o ad un suo sottoposto libero una discendenza legittima”. **
Il matrimonio e la conventio in manum
Il potere del pater familias è predominante anche nel matrimonio: l’unione fra l’uomo e la donna viene oscurata dal rapporto potestativo che si crea a favore dell’uomo sulla donna, cioè la manus.
Gaio (1, 110) affermava che nell’età più antica le donne tribus modis in manum conveniebant: usus, farreo, coemptione.
L’usus permette di risalire alla concezione del matrimonio più antico: si verificava al compimento di un anno continuo di convivenza matrimoniale, condizione che dava luogo al diritto di “acquisto” della moglie mediante usucapione o prescrizione acquisitiva.
Gaio tramanda*** : “ Mediante l’uso veniva in potestà del marito colei che perseverava in matrimonio per un anno continuo; poiché veniva quasi usucapita, mediante il possesso annuale, passava nella famiglia dell’uomo e conseguiva la posizione di figlia. Pertanto con la legge delle XII tavole si dispose, che se qualcuna non volesse venire in potestà del marito in quel modo (essa) si assentasse ogni anno per tre notti consecutive e così interrompesse l’uso di ciascun anno. Ma tutto questo diritto in parte è stato annullato mediante leggi, in parte è stato obliterato per la stessa desuetudine”.
La conventio in manum mediante farro, detta anche conferreatio, si compiva con un sacrificio in onore di Giove Farreo , pronunciando alcune formule solenni innanzi al Pontefice Massimo del flamen dialis, e a dieci testimoni: sembra che questo fosse il rito più antico e solenne che, attraverso un rito propiziatorio da un lato, religioso dall’altro, dava inizio alla vita coniugale e si celebrava l’ingresso della donna nella familia del marito.**** Questa forma di matrimonio decadde già alla fine della repubblica.
La coemptio è la forma più “recente” di conventio in manum che avveniva mediante una finta compravendita, conclusa solennemente con la forma della mancipatio: in modo fittizio il marito compra la donna mediante mancipatio, ossia fingendo di pesare con la bilancia il prezzo in bronzo e affermando il suo potere sulla donna che prende in matrimonio, alla presenza di cinque testimoni cittadini romani puberi e con l’assistenza del libripens.
Salvatore Terranova - Noto
*Cfr. Sanfilippo C., “Istituzioni di diritto romano”, Catania,1964 p. 145.
**Cfr. Arangio – Ruiz V., “Istituzioni di Diritto Romano”, XIV, Napoli, 1989, p. 434.
***Gaio (1,111).
****Serrao F., “Diritto privato economia e società nella storia di Roma”, Napoli 1987, p.186: “E’ opinione diffusa e verosimile che tale tipo di conventio in manum, sorta nella società gentilizia, sia rimasta sempre riservata ai patrizi”.
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