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Categoria: DIPENDENZA E LAVORO NELLA FAMIGLIA

filius-familias

Dipendenza e stato di soggezione: un rapporto economico-patrimoniale

La dipendenza e la soggezione a cui era sottoposto il filius familias, esaminata sotto i vari aspetti ed effetti nei precedenti capitoli, era la medesima per il servo appartenente alla familias, con la sola eccezione che  mentre per il primo era una condizione transitoria, per il servo la condizione di sottomesso era perpetua*: tutto apparteneva al pater che, così come esternava il suo potere sui filii, allo stesso modo esercitava un forte potere anche sugli estranei che lavoravano nella e per la familia**.

Gli atti giuridici posti in essere per far fronte alle esigenze economiche presenti in un gruppo familiare furono diversi, ma tutti furono accomunate dal potere assoluto del pater familias al quale, come si è visto precedentemente, oltre al ius vitae necisque potestas gli fu riconosciuto anche il diritto di vendere i propri figli, attraverso il solenne e formale negozio giuridico del mancipium o mancipatio, riconosciuto quale terzo tipo di potere in mano al pater familias, distinto dalla patria potestas sui filii, dalla manus sulla donna e dalla potestas dominica sugli schiavi.


Un negozio che si formalizzava in un gestum per aes et libram, ossia una formalizzazione mediante l’uso del bronzo, inteso quale prezzo, e della bilancia, inteso quale peso della somma che veniva data in cambio dell’acquisto dei diritti e dei poteri sulla persona.

La vendita dei figli da parte del pater , i noxae dediti, i nexi erano tutti negozi giuridici che venivano posti in essere affinchè certe categorie di persone fossero sottoposte alla potestà e alla soggezione di un altro pater, per il quale  costituivano significative forze lavorative, organizzate con veri e propri atti dispositivi dal pater. 
Nella famiglia potevano altresì trovarsi, per situazioni transitorie e temporanee, altre persone: erano coloro che  dopo ogni mancipatio, si trovavano nella famiglia del mancipio accipiens, ossia del finto compratore, in attesa della manomissione o dopo la terza mancipatio, in attesa di essere “rimancipati” al pater originario, che avrebbe perso la sua potestà successivamente alla terza manomissione (nel procedimento di emancipazione) o nei confronti del quale sarebbero stati rivendicati ( nel procedimento di adozione).

La permanenza nella famiglia del finto compratore poteva avere diversa durata, si trattava comunque di persone di passaggio in attesa della conclusione di un procedimento posto in essere in quella familia, la cui presenza non rappresentava una forza lavorativa, né era una persona facente parte del gruppo familiare***.
La soggezione e la dipendenza racchiudeva quindi una cerchia di persone, ritenute e contrattate come “cose”, che si identificavano in quei rapporti naturali, che caratterizzavano il pater e i filii, e in quei rapporti non derivanti dalla natura o dalla parentela, bensì derivanti da atti giuridici posti in essere per il passaggio e la sottomissione al potere del pater familias: entrambi accomunati indifferentemente dal potere del mancipium.
La mancipatio: una compravendita di persone.

La mancipatio, nata come compravendita reale e solenne delle res pretiosiores, denominata nei tempi più antichi mancipium, dovette essere utilizzata per le tante funzioni di acquisto o trasferimento dei poteri sulle personae in mancipio o in causa mancipii.
Anticamente il termine mancipium indicava pertanto la compravendita reale e solenne non solo di cose ma anche di persone (schiavi), soprattutto nel periodo in cui non  esisteva ancora la moneta, nonché per il trasferimento di poteri  su persone libere da una famiglia ad un’altra.
Con questo termine, come si è detto precedentemente, veniva indicato il potere del pater sulle persone libere, che erano state a lui trasferite mediante mancipatio, ed anche il diritto sulle cose acquistate mediante mancipatio. Inoltre con il termine mancipium venne indicato, molte volte, lo schiavo.****
La mancipatio era una conseguenza delle “cose” di interesse sociale, sottoposte al potere del gruppo familiare, di cui il rappresentante e detentore dello stesso era il pater familias.

Nel periodo in cui, oltre ad un’economia basata sulla pastorizia, si affermava sempre di più l’agricoltura, i beni più importanti per la sopravvivenza e l’economia stessa della famiglia vennero considerati “beni” di interesse sociale, ed esercitando il potere sugli stessi del mancipium, essi furono indicati come res mancipii che venivano vendute e trasferite attraverso questo negozio solenne:  prendendo il nome dal potere su quelle “cose” economicamente importanti, fu detto  anch’esso mancipium e successivamente mancipatio.
Utilizzando lo stesso termine per il trasferimento di cose e di persone si comprende quale fosse la concezione su determinate categorie di persone, utilizzate intenzionalmente come cose, al solo scopo di impiegarli quali mezzi per il mantenimento o l’incremento dell’economia di un gruppo familiare: è chiaro che incrementando il potere economico di una famiglia, inteso ovviamente in senso largo, si incrementava di riflesso anche il potere politico, di quella famiglia, nel gruppo più ampio che era la società.

Per questo motivo al potere del gruppo, ossia al mancipium, erano sottoposte anche tutte le persone non appartenenti alla parentela agnatizia della famiglia, ma che facevano parte del gruppo familiare perché acquisite nello stesso in uno stato di soggezione e costituendo, di conseguenza, un complesso di forze lavorative dipendenti: il mancipium era costituito da un potere unitario del gruppo su tutti i beni e su tutte le persone soggette, in quanto forze lavorative, all’interesse economico della familia.
E’ al pater che spetta il potere sugli schiavi e su tutte le altre persone sottoposte al suo potere costituenti forze lavorative dipendenti, perché egli solo rappresenta sotto gli aspetti economici, sociali e politici la famiglia.

 

 

*  Cfr. Arangio – Ruiz V., “Istituzioni ecc…”, op. cit, p. 480: la condizione di servo era posta in essere con l’actio sacramenti in rem “fra il preteso padrone da una parte, dall’altra una persona libera che difende le ragioni del preteso servo (adsertor libertatis). Secondo che l’individuo sia rivendicato come schiavo mentre attualmente si comporta da libero, o sia rivendicato in libertà mentre è in servitù di fatto, il processo prende nome di vindicatio (o petitio) ex libertate in servitutem o ex servitute in libertatem”:  l’individuo che veniva riconosciuto servo doveva seguire il padrone e quello che veniva riconosciuto libero riacquistava la sua libertà di azione.
**  Serrao F., “Diritto ecc…”, op. cit., p. 223.
*** Serrao F., “Diritto ecc…”, op. cit., p. 248 e ss.
**** Serrao F., “Diritto ecc…”, op. cit., p. 250 e ss.

CONSULTA ANCHE:
Dipendenza e lavoro nella famiglia
Origini della servitù e sottomissione al pater familias
I rapporti di sottomissione del filius e degli estranei
Le manumissiones
Le forze lavorative nei rapporti di dipendenza
Il potere del pater familias

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