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Categoria: LE ORIGINI DEL MATRIMONIO

fede-rose

 

Scioglimento del matrimonio

Le cause di scioglimento di matrimonio potevano essere: obbiettive, ossia indipendenti dalla volontà dei coniugi, a causa del venir meno di uno dei presupposti necessari per la validità del matrimonio; subbiettive, ossia dipendenti dalla volontà dei coniugi per il venir meno della maritalis affectio o per volontà del pater familias.

 

 

-     Morte  del coniuge;
-    Capitis deminutio maxima di uno dei coniugi: se il coniuge veniva fatto prigioniero di guerra o veniva venduto come schiavo ;
-    Capitis deminutio media di uno dei coniugi che perdeva la cittadinanza;
-    Nomina senatoria del marito di una liberta;
-    Incestum superveniens.*

 

 

 

-    Il divorzio**: era causa conseguente al venir meno dell’affectio maritalis, che si realizzava unilateralmente, attraverso il repudium, o bilateralmente, attraverso il divorzio. Il repudium  poteva essere fatto solo dal marito (in quanto la moglie non poteva sottrarsi alla manus), che era tenuto a sottoporre la sua volontà ad un iudicim domesticum il quale avrebbe potuto decidere  in modo negativo, anche se questo tipo di decisione di certo non avrebbe impedito lo scioglimento del matrimonio, si trattava comunque di un giudizio che influiva nei rapporti patrimoniali dei due coniugi, causando indirettamente una notevole pressione sulla volontà del marito.     Alla fine della repubblica il divorzio divenne una moda, nonostante fosse stato introdotto uno iudicium publicum de morbus al posto dello iudicium domesticum.***  Giustiniano introdusse delle pene per il divorzio avvenuto senza giustificato  motivo  e ribadì le pene stabilite nel periodo di Costantino per il repudium sine causa: tutto ciò per porre un freno agli abusi che venivano a crearsi con il divorzio.

Erano favoriti dall’ordinamento giuridico i divorzi bona gratia e ex iusta causa:  il primo era “causa” di fatti non imputabili a nessuno dei due coniugi, bensì  a cause che rendevano impossibile il raggiungimento dei normali fini del matrimonio, alias il voto di castità, l’impotenza (manifestata dalla mancanza di unione sessuale entro tre anni dalle nozze) la presunzione di morte (per il coniuge prigioniero di cui non si sono avute notizie per cinque anni o del coniuge disperso in guerra). Ex iusta causa, invece, era il ripudio per fatto imputabile al ripudiato: in questo caso il ripudiato incorreva in sanzioni pecuniarie, come la perdita della dote  o di un quarto del patrimonio, poteva altresì essere forzato  a ritirarsi in un convento e, ovviamente ad essere sottoposto alle pene pubbliche quando la giusta causa del divorzio costituiva un reato.****

La forma del divorzio non era solenne specialmente nei matrimoni sine manu, nei quali bastava che la moglie lasciasse la casa coniugale, mentre per il repudium bastava la notifica del ripudiante fatta all’altro coniuge.*****
Nel matrimonio con conventio in manum  la forma prevedeva la liberazione della manus della donna attraverso cerimonie contrarie ed opposte a quelle per la quale la manus era stata acquistata: diffarreatio nel caso di confarreatio, remancipatio o emancipatio nel caso di coemptio , mancipatio o emancipatio nel caso di usus.******
La volontà dei pater familias dei coniugi: in particolar modo nei matrimoni sine manu il pater familias della donna poteva richiamare a se, in qualsiasi momento, la figlia facendo venir meno la convivenza tra i coniugi, elemento come si sa essenziale per la costituzione del matrimonio. Nel caso in cui i coniugi fossero entrambi alieni iuris, uno dei due  pater familias poteva sciogliere arbitrariamente il matrimonio.

 

 



* Sanfilippo C., “Istituzioni ecc…”, op. cit.,  pag 150: quando , mediante adozione, si crea una parentela agnatizia tra coniugi, come ad es. il suocero che adotta il genero: questi diverrà civilmente fratello adottivo della moglie.
**  Serrao F., “Diritto privato ecc…”, op. cit. p. 195 e ss. : “nell’età più antica l’esercizio della libertà di divorziare da parte della donna era fortemente limitato e quasi cancellato…..Plutarco  attribuisce nientemeno alla leggendaria normazione di Romolo la proibizione di divorzio per la moglie e la statuizione di tre precise cause  di ripudio in favore del marito: procurato aborto con farmaci, sottrazione delle chiavi della cantina, adulterio”. Secondo Plutarco se il marito avesse ripudiato la moglie per cause diverse dalle tre indicate, sarebbe stato punito con la perdita dei beni, attribuiti in parte alla moglie ed in parte a Cerere; se il marito avesse addirittura venduto la moglie sarebbe stato immolato agli dei inferi.
***  Sanfilippo C., “Istituzioni ecc…”, op. cit.,  pag. 151: “Un arguto scrittore romano ci dice che ormai le donne contavano gli anni non più dai consoli, ma dal numero dei mariti avuti!”
**** Cfr. Arangio-Ruiz V. , “Istituzioni ecc”, op. cit. p. 452: “così per parte della donna, l’adulterio, l’essere andata a banchettare o a far bagni con estranei o ad abitare fuori casa con persone a cui non fosse legata da vincoli di parentela, o l’aver frequentato spettacoli senza il consenso del marito; per parte dell’uomo, l’aver tentato di prostituire la moglie , il tenere una concubina, la falsa accusa di adulterio; per parte di entrambi , l’aver teso insidie alla vita del coniuge o l’aver trascurato insidie tesele da altri, e l’aver congiurato o favorito congiure contro l’imperatore o l’imperatrice”.
***** Sanfilippo C., “Istituzioni ecc…”, op. cit.,  p. 151. La lex Iulia de adulteriis dell’età di Augusto  per avere la certezza dello status coniugale prescrisse che il divorzio fosse reso pubblico mediante l’intervento di sette testimoni.
****** Cfr. Serrao F., “Diritto privato ecc….”, op. cit. p. 197 e ss.

 

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