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Categoria: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’INDIZIONE DEL REFERENDUM.

Ai sensi dell’art. 87, 6° co. Cost., Il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare, richiesto per abrogare, in tutto o in parte, leggi aventi o atti con forza di legge (art. 75 Cost.), ovvero si inserisce nel procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.), o infine nel procedimento relativo alle leggi costituzionali o ordinarie richieste per le modificazioni territoriali delle regioni (art. 132 Cost.).

Si tratta di atti costituzionalmente dovuti quando ne ricorrano i presupposti, quando cioè la relativa richiesta sia stata dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum, non che, nel caso del referendum abrogativo sia stata giudicata ammissibile dalla Corte costituzionale, e sono atti che il Presidente della Repubblica adotta su deliberazione del Consiglio dei Ministri, essendo evidentemente governativa la responsabilità di gestire tutte le attività necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali individuando la data concretamente più opportuna.(1)

Nell’attribuzione al P.d.R. del potere di indizione del referendum si riscontra la stessa ratio che giustizi il conferimento al medesimo organo del potere di indire le elezioni delle Assemblee Parlamentari (art. 87, co. 3°): in entrambi i casi si procede alla consultazione al fine di far manifestare la volontà popolare e quindi in entrambe le occasioni l’atto solenne e formale, con il quale si chiamano i cittadini alle urne, compete al titolare del supremo organo dello Stato(2).

Secondo la dottrina prevalente l’atto di indizione del referendum sarebbe dovuto, dato che esso è preceduto, sulla base degli art. 15 e 34 della L. 25 maggio 1970, n. 352, dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui spetta in concreto la determinazione della data di svolgimento della consultazione.

Anzi, più che di atto vincolato, si potrebbe parlare di atto di applicazione automatica; difatti il provvedimento presidenziale dovrebbe essere adottato necessariamente al verificarsi dei presupposti previsti dalla Costituzione e dalla legge sopra indicata.

Ma proprio sulla base della considerazione che l’obbligo discende direttamente dal testo costituzionale, si ritiene che, in caso di inerzia governativa, il C. d. S. dovrebbe «assumere le iniziative necessarie» al fine di adottare l’atto.

A tale impostazione può essere in senso lato ricollegata quella parete della dottrina che, contrapponendosi alla interpretazione dominante, configura l’atto in questione come garanzia di libera esplicazione della volontà popolare(3) e quindi come atto sostanzialmente presidenziale ed appartenente alla sfera di discrezionalità propria del P. d. R..

E’ pacifico che il potere di indizione riguardi non solo il referendum abrogativo previsto dall’art. 75, ma anche il referendum di approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali(4).

Nella concretezza delle vicende politiche preliminarmente all’indizione dei referendum sulle leggi elettorali del 1993, le cronache hanno documentato con particolare rilievo il fatto che il Presidente Scalfaro, nelle more della decisione governativa, avesse ricevuto, al Quirinale esponenti del cosiddetto patto referendario(5), sottolineando il ruolo svolto dal P. d. R. nel determinare il Governo alla sua decisione politica circa la fissazione della data della consultazione referendaria.

Il Presidente assolve nei confronti dell’indizione dei referendum ad una funzione di garanzia della regolare convocazione del corpo elettorale nazionale, eventualmente anche nei confronti dello stesso Governo: è significativo a questo proposito notare che il Presidente della Repubblica è direttamente destinatario della comunicazione relativa all’ammissibilità da parte dell’Ufficio centrale o della Corte costituzionale; nel caso estremo di negligenza e omissione da parte del Governo, il Presidente sarebbe tenuto in limite ad attivarsi anche prescindendo dalla proposta governativa, perché deve comunque garantire al corpo elettorale la disponibilità dello strumento costituzionale di democrazia diretta, e perché la sua omissione sarebbe rilevante sul piano della responsabilità per attentato alla costituzione(6).

Nel caso del referendum abrogativo spetta al Presidente della Repubblica dichiarare con proprio decreto l’avvenuta abrogazione della legge oggetto del referendum (art. 37, l. 352/1970); l’efficacia abrogativa decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che deve essere immediata, salvo che il Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, abbia, proposto al Presidente di ritardare l’entrata in vigore per un termine non superiore a 60 giorni.

L’attribuzione va ricondotta, da un lato, alla regola generale che prevede che tutti gli atti con efficacia sul sistema delle norme primarie siano esternati nella forma di atti presidenziali, come espressamente dispone la Costituzione al 5° comma dell’art. 87 per la promulgazione delle leggi e per la emanazione dei decreti aventi valore di legge, quale appunto è, anche se con forza meramente negativa, il decreto in oggetto e, dall’altro, alla funzione di garanzia nei confronti della volontà espressa del corpo elettorale(7).

Salvatore Dott. Carlone

 

1 la l. 352/1970 prevede all’art. 15 che il decreto che indice il referendum ai sensi dell’art. 138 sia emanato entro 60 giorni dall’ordinanza dell’Ufficio centrale e che le votazioni siano fissate per una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo al decreto di indizione; all’art. 34 che il decreto di indizione del referendum ai sensi dell’art. 75 cost. fissi, la data di convocazione in una domenica compresa tra il 15 ed il 15 giugno successivi alla sentenza di ammissibilità della Corte costituzionale; all’art 43 che il Presidente indica il referendum ex art. 132 entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

2 Rescigno in Commentario alla Costituzione Branza, Zanichelli editore 1978

3Partecipazione diffusa e paritaria del popolo alle decisioni secondo gli istituti della democrazia rappresentativa e democrazia diretta. (Carattere fondamentale democrazia)

4 Commentario Breve alla Costituzione Crisafulli Paladin, Cedam Padova 1990

5 In un Parlamento senza (quasi) maggioranza, circola già una mina pronta ad esplodere. E’ costituita da quei senatori e deputati che hanno firmato il "Patto" referendario di Mario Segni, impegnandosi così sul fronte delle riforme anche a costo di venire in rotta di collisione con i rispettivi partiti. E già Segni annuncia battaglia: "Entra in Parlamento una forza che fin dal primo momento si batterà in modo determinante per la grande riforma” (Articolo Corriere della Sera, Credazzi Guido Pagina 7 8 aprile 1992.)

6 D’Alessio, Sui poteri presidenziali in tema di indizione del referendum, 1973

7 Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol XI Utet 1996

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