SCUOLA SCIENTIFICA TESLIANA DI NATUROPATIA OLISTICA

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE


1.2 Aspetti generali dello statuto dei diritti del contribuente: art.11 legge 212/2000.


Dopo l'introduzione nel nostro ordinamento tributario dell'autotutela e dell'interpello, un salto di qualità e importanza è stato compiuto dalla legge 27 luglio 2000, Statuto dei diritti del contribuente. L’Art 11 della legge 212/2000 regola il diritto d'interpello del contribuente, per quanto riguarda i presupposti dell'interpello ordinario e forma d'istanza, il termine per la risposta, la procedura silenzio-assenso, effetti vincolanti della risposta, nullità degli atti difformi dalla risposta ed un eventuale risposta collettiva e una coesistenza con l'interpello speciale.

L'interpello disciplinato dall’art.11 diventa un istituto generale, nel senso che ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria istanze circonstanziate e specifiche in casi concreti e personali, alla condizione di essere in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme tributarie. Non c'è incertezza se l'amministrazione finanziaria si è già espressa sull'istanza con note e circolari. In caso opposto, c'è incertezza, anche se la circolare n.50/E del 2001 ci dice che l'incertezza c’è, solo quando, in mancanza di precedenti orientamenti amministrativi, la norma possa ritenersi equivoca. L'interpello concorre ad attuare la funzione di accertamento tributario, dando stabilità al rapporto d'imposta, cosi prevenendo il comportamento del contribuente, includendo anche la rettifica della dichiarazione.

A norma dell’articolo 1 comma 3 del D.M 209/2001, l’istanza può essere presentata anche da “soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente”. Per analizzare i presupposti dell'istituto dell'interpello dobbiamo guardare art. 11, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n.212 dove si fa espresso riferimento a “circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a cui casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse*” : si tratta “di un requisito comune a tutta la disciplina degli interpelli, le cui istanze devono essere finalizzate a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative” che riconducono in maniera diretta alla sfera di interessi del soggetto istante.

Analizzando l'elemento di “oggettiva incertezza” sì presuppone che la disposizione non sia oggettivamente in grado di indicare il comportamento da tenere: quindi il principio di oggettività presuppone l'impossibilità da parte di tutti i membri della collettività, chiamati ad applicare la disposizione, di interpretarla e di trarne il comportamento da tenere. L'incertezza evidenziata può essere eliminata solo tramite la collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. La collaborazione deriva dalla richiesta di interpello, successiva risposta e conseguente comportamento del contribuente. L’incertezza di cui si parla, fa riferimento alla sua applicazione alla fattispecie concreta (riferimento a casi concreti e personali); dunque, essa rimane oggettiva, non può mai dipendere dalla situazione soggettiva e psicologica del soggetto.

Se per caso l'Amministrazione Finanziaria abbia fornito la soluzione interpretativa di fattispecie correlata a quella prospettata dal contribuente, mediante risoluzione, nota, circolare (portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito “documentazione tributaria" del Ministero delle Finanze) in questi casi non ricorrono le obbiettive condizioni di incertezza. L'istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti , dai sostituti e dai responsabili d'imposta** (art.2 co.1 del decreto legislativo 156/2015). Per quanto riguarda l'applicazione dell’IVA, non sono legittimati a presentare istanze d'interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati "ai fini di questo tributo*** .

Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, i consumatori privati non possono essere qualificati “né come contribuenti, né come soggetti tenuti, in base alla legge, a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti”. La circolare n.9/E del 1° aprile 2016 riferisce che per le istanze presentate da tutti coloro che in base alla legge sono obbligati ad adempimenti tributari per conto dei contribuenti, per i sostituti e responsabili di imposta, devono essere indicate “le generalità delle parti “al fine di consentire correttezza agli effetti della risposta. Le istanze dell'interpello presentate da professionisti e associazioni di categoria in relazione alle fattispecie che riconducono alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati, non sono accettate in assenza di mandato. L’istanza però può continuare ad essere trattata se ricorrono gli altri presupposti, nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica fornita**** .

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 31.05.2001 n.50/E fa chiarezza per quanto riguarda i soggetti legittimati che possono presentare istanza di interpello: essi possono essere anche i sostituti d'imposta (art.23 del DPR 600/73) e limitano i quesiti riguardanti le norme che disciplinano l'effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali. In questa categoria rientrano i notai obbligati al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni riferibili ai propri clienti, i coobbligati al pagamento dei tributi, i procuratori generali o speciali del contribuente, i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche***** . Possono presentare istanza le persone fisiche; le persone giuridiche con volume d'affari o ricavi inferiori o maggiori a 100 ml euro; le Amministrazioni centrali dello Stato o enti pubblici a rilevanza nazionale; i soggetti non residenti che si avvalgono o meno di un domiciliatario in Italia.

Nel caso in cui si presenta l'istanza dell'interpello ad un ufficio incompetente ovvero un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato come competente, questa sarà trasmessa in maniera tempestiva all'ufficio o all'indirizzo di posta elettronica corretto. In questo caso, il tempo di risposta da parte dell'Amministrazione decorrerà dalla data della seconda comunicazione****** . La Direzione regionale competente è collegata con l’ultimo domicilio fiscale del contribuente nel caso di tributi erariali. Per quanto riguarda i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane, l'istanza di interpello si può presentare solo alla Direzione Compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

*il comma 1 dell'art 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, ha subito varie e notevoli modifiche in seguito alla riforma dell'istituto. Si prevede che i presupposti di interpello sussistano “quando vi sono condizioni di obbiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obbiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui al art 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dal art 1 del d.lgs.14 settembre 2015, n.147 e di cui all'art 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147”.

**come riferito da F. Tesauro in “Istituzioni di diritto tributario "parte generale 124 “i non residenti sono domiciliati nel comune in cui hanno prodotto il reddito” come specificato nel DPR del 29 settembre 1973, n.600, art.58.” i non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia” con riferimento M.C Fregni, “La residenza fiscale delle persone fisiche, in Giur.it., 2009, 2563; S. Dorigo, “Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nel Unione europea, Padova, 2012. Come riferito anche da Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce “Gli interpelli: modalità di presentazione e contenuto delle istanze” in Il fisco 23/2016, pag.2229.

***circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n.9/E
****circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n.42

*****come previsto in “Accertamento” di Alfio Cissello, Gianluca Odetto e Gianpaolo Valente, 2010, 1205
******come presente nel provv. Agenzia delle Entrate 04.01.2016 n.27.

  • Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
    UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
    Facolta’ Di Giurisprudenza
    DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO D’INTERPELLO Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
    Anno accademico 2020/2021

 

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