SCUOLA SCIENTIFICA TESLIANA DI NATUROPATIA OLISTICA

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I rapporti di sottomissione del filius e degli estranei

La sottomissione del filius alla potestà del pater e i suoi vari aspetti, largamente evidenziati nei precedenti capitoli, da origine ad un rapporto giuridico naturale ma non molto differente dal rapporto che lo stesso pater può instaurare con un  estraneo.
Il pater familias può disporre, come si è visto, sul filius con una serie di facoltà, a volte giustificate dalla condizione e dalla convenienza economica,  a volte adottate quale punizione fino all’estrema decisione di morte nei confronti del figlio stesso.

Dal punto di vista patrimoniale il filius è una res che può essere ceduta, o per meglio dire venduta per trarne vantaggio per sé e per il gruppo familiare.

Unica differenza tra un filius ed un estraneo (schiavo) alla famiglia, peraltro già precedentemente accennata, è la durata dello status di sottomesso: temporanea nel primo caso e perenne per lo schiavo, che addirittura fa parte dell’asse ereditaria che di diritto viene acquisita dal filius al momento della morte del pater.

Lo ius vendendi sul filius, già di fatto praticato in un’epoca più antica e riportato nella già citata norma delle XII tavole*, mediante mancipatio non estingueva la potestas del pater, il quale poteva di conseguenza venderlo più volte (al massimo tre) e di conseguenza chi acquistava il filius di un altro non acquisiva una potestas dominica, come per gli schiavi, bensì un potere che prendeva il nome di mancipium: la vendita dei figli costituì un mezzo con cui i patres delle famiglie plebee più numerose e bisognose economicamente si assicuravano quantomeno la sopravvivenza, cedendo alle famiglie più abbienti le forze di lavoro della propria famiglia che avevano “in eccedenza”.

Il trasferimento avveniva mediante mancipatio, di cui si è parlato precedentemente, e di conseguenza le persone vendute da un pater ad un altro venivano a trovarsi  in uno status di dipendenza denominato mancipium, inoltre permanevano anche in uno status di sottoposizione sospesa alla patria potestas dell’originario pater, che avrebbe ripreso la sua piena efficacia dal momento in cui la persona in mancipio fosse stata manomessa**.

 

  • § 1.1. I noxae dediti.

La procedura dei noxae dediti, applicata sia in caso di filius che in caso di schiavo, consisteva nella dazione per delitto commesso dalla persona sottoposta alla potestà del pater: questa decisione era presa in alternativa all’altra soluzione, ossia alla responsabilità  del pater che si sarebbe concretizzata nel pagare la relativa pena.

 

Per esimersi da quest’ultima possibilità, poteva decidere di “dare” all’offeso la “res” che aveva posto in essere il delitto, con la procedura della mancipatio, anche in questo caso, sottoponendo il colpevole in mancipio del pater della famiglia a cui appartiene l’offeso.
I noxae dediti costituivano un’altra categoria di persone in mancipio e non assumevano lo status di schiavi: in particolare, nel caso del filius noxali causa sembra che nella procedura  ci fosse una particolare formula, a favore del pater, che non essendo in condizione di poter pagare la pena per  il delitto commesso dal filius,  garantisce al pater la rimancipazione del filius, nel momento in cui si trovi nelle condizioni di poter pagare la pena***.

  • § 1.2. I nexi e il nexum.

Il nexum era un atto giuridico per mezzo del quale un debitore si sottoponeva alla potestà del creditore fino alla completa estinzione del suo debito: i nexi, ossia gli asserviti per mezzo di nexum, si diffusero in maniera significativa  tra il V e il IV secolo a.C., per mezzo di una procedura che si concludeva come la mancipatio, con un gestum per aes et libram, ossia con l’utilizzo del bronzo e della bilancia.
I nexi, pur sottoponendosi dal punto di vista lavorativo (in servitutem) ai loro creditori, rimanevano liberi.

 

Fu un atto giuridico che si sviluppò soprattutto nel momento storico in cui i plebei poveri, non avendo la possibilità di avere la loro terra né di lavorare in modo libero, non avevano altra scelta se non quella di indebitarsi, offrendo sé stessi o i propri figli quale garanzia del credito avuto: era un negozio giuridico volontario dettato da esigenze economiche, a causa delle quali si creava uno status di asservimento al creditore, che poteva disporre arbitrariamente modi e tempi del lavoro dei nexi****.
I nexi non sono da confondere con gli addicti, anch’essi debitori sottoposti al creditore per non aver pagato il debito, ma mentre i primi si sottopongono volontariamente a garanzia del creditore, gli addicti si sottopongono al creditore in virtù di un provvedimento giurisdizionale: non ottemperato alla condanna del pagamento del debito, il debitore viene sottoposto all’esecuzione della condanna personalmente e consegnato nelle mani del creditore.

 

  • Salvatore Terranova - Noto



*  “Si pater filium ter venum  duuit filius a patre liber esto”.
**  Serrao F., “Diritto ecc…”, op. cit., p. 227.
*** Serrao F., “Diritto ecc…”, op. cit., p. 230.
**** Serrao F., “Diritto ecc…”, op. cit., p. 242:  l’istituto del nexum fu abolito alla fine del IV secolo con la Lex Potelia del 326.

 

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