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Categoria: CONTENUTO PERSONALE E PATRIMONIALE - PATRIA POTEST

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Ius noxae dandi

Il ius noxae dandi, non era altro che la facoltà del pater familias di consegnare un membro della propria famiglia, che si fosse reso colpevole di un delitto, direttamente all’offeso, al fine di auto-esonerarsi dalla responsabilità derivante dall’azione delittuosa  posta in essere non direttamente, bensì dal filius.
Lo ius noxae dandi aveva una duplice funzione, quella punitiva e quella espiatoria.
Era un diritto del pater, una sottospecie del ius vendendi, di liberarsi della responsabilità oggettiva per il comportamento illecito dei suoi sottoposti cedendoli al capo del gruppo  offeso o danneggiato. L’incapacità dei sottoposti rende il pater comunque responsabile dei loro comportamenti illeciti ed egli, per non risponderne  si  sottrae al giudizio, cedendo il colpevole all’offeso che lo “utilizza” come forza lavoro, traendone una risorsa economica che equivale ad un risarcimento del danno subito.

Nel caso in cui il colpevole fosse stato ucciso, in base al diritto di vita o di morte spettante al pater o al consiglio domestico,  era persino previsto che il cadavere venisse ceduto alla famiglia dell’offeso,  questa cessione aveva anche una funzione di vendetta, ma anche di risarcimento “economico” per il danno subito, in quanto sembra che il cadavere fosse considerato come fertilizzante per i campi e quindi utilizzato dalla famiglia dell’offeso per concimare la terra: aspetto assai crudo ma procedimento adottato soprattutto nel periodo più antico.
Il ius noxae dandi, come già detto per  il ius vendendi, se posto in essere nel territorio dello Stato romano, non privavano il filius dello status libertatis, il quale si sottoponeva comunque ad una situazione di quasi servitù ossia la causa mancipii.
E’ Giustiniano che, data la sua graduale desuetudine, abolisce esplicitamente il ius noxae dandi.

 

 

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