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Categoria: CONTENUTO PERSONALE E PATRIMONIALE - PATRIA POTEST

mortedelpater

Lus vendendi

Nell’epoca arcaica la vendita di un filius avveniva come tutte le altre vendite, cioè con un accordo tra le parti senza alcun intervento pubblico,  “perché il figlio e la figlia fossero schiavi presso l’acquirente … o perché la figlia fosse loco filiae presso l’acquirente come moglie sua o di un suo figlio; o perché il figlio e la figlia fossero figli presso l’acquirente; e per altri scopi ancora”* , mentre nel diritto classico tale vendita avveniva attraverso la mancipatio, ossia in modo fittizio attraverso un procedimento che permetteva di perfezionare il negozio giuridico dell’adozione o per “acquistare” la manus sulla donna.

Le Costituzioni di Caracalla (211-217 d.C.) e di Diocleziano (284-305 d. C.), contenute nel Corpus Iuris Civilis, prevedevano come atto illecito e disonesto l’atto di vendita del proprio figlio; Costantino (306-337 d. C.), permise la vendita dei neonati con la possibilità della loro rivendicazione nel futuro, con la condizione della restituzione del prezzo pagato o della compensazione con la consegna di uno schiavo.
E’ lo stesso Corpus Iuris Civilis a testimoniare che lo ius vendendi fu abrogato dalla riforma giustinianea, fatta eccezione per i casi di estrema e grave indigenza.

Questa facoltà di cui può disporre il pater familias dipende dal fatto che il figlio rappresentava, almeno nel periodo più antico, una forza di  lavoro ed aveva un valore economico, pertanto se un gruppo familiare aveva “un’eccedenza” di forza lavoro la cedeva a chi ne aveva carenza** .
A volte la vendita poteva rappresentare anche una garanzia per il debito contratto dal pater familias nei confronti di un altro pater, oppure costituiva il mezzo per porre in essere un’ adozione: era uno scambio tra gruppi familiari che riguardava tanto le figlie femmine quanto i figli maschi.
Come si è già rilevato, la legge delle XII tavole stabilì che se il figlio fosse stato venduto, dopo la terza vendita sarebbe diventato sui iuris, cioè si sarebbe liberato  dalla patria potestas del pater; ciò non valeva per le figlie femmine e per i nepotes per i quali la liberazione si realizzava già con una sola mancipatio: da questa norma derivarono l’ emancipatio e l’adoptio.
Gaio paragonava i liberi in mancipio agli schiavi, precisando che il manicipium può riferirsi tanto alle femmine quanto ai maschi.
La mancipatio  poteva essere posta in essere sia dal pater che da colui che aveva ricevuto la donna con la coemptio, ossia  attraverso la vendita a scopo di matrimonio ( il marito o il padre del marito o il terzo estraneo che aveva ricevuto in mancipio  la donna) . Gaio precisa altresì che il trattamento cui sono sottoposti i liberi in mancipio è diverso da quello riservato agli schiavi anche se entrambi possono essere liberati solo mediante la manumissio.
Il ius vendendi, con l’evoluzione storica non subì limitazioni, ma fu temperato dal principio costituzionale che, entro i confini dello Stato, non era ammessa la vendita di persona libera.
Il diritto giustinianeo, come si è già accennato, dopo i precedenti della legislazione costantiniana, che aveva limitato il ius vendendi ai neonati, lo abolisce ma non in toto, in quanto continua ad ammetterlo sempre per i neonati, nel caso in cui il pater versi in misere condizioni economiche, stabilendo, altresì, che il filius possa riacquistare la libertà in qualsiasi momento: con queste limitazioni, l’istituto del ius vendendi non appare più come espressione della patria potestas. 
Riassumendo si può sicuramente affermare che il ius vendendi fu una facoltà limitata in primis dalla norma delle XI tavole, già citata più volte precedentemente, la quale prevedeva il decadere della patria potestas dopo la terza vendita. Decadde addirittura in tempi già antichissimi il potere di vendere la moglie  e andò in desuetudine anche la vendita del filius. Questo potere pertanto già tramontato prima di Costantino  fu definitivamente abolito da Giustiniano, eccetto che per i casi di estrema precarietà economica.

 

 


* Perozzi S. “Istituzioni ecc…”, op. cit., p. 427

**Cfr. Sanfilippo C., “Istituzioni ecc…”, op. cit., p. 137 e ss.

 

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