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Categoria: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

napolitano

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI

La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica numerose funzioni, che in parte raggruppa nella lunga ed eterogenea elencazione dell’art. 87 Cost. ed in parte enuncia invece separatamente in altre disposizioni variamente distribuite nei diversi titoli della parte seconda della Costituzione; ciò senza che appaia chiaro un criterio sistematico per motivare la separata enunciazione, talvolta riconducibile all’esigenza di unificare nello stesso titolo tutte le diverse norme relative ad un organo, come appare nel caso dell’art. 92* quanto alla formazione del governo, o ad una funzione, come per gli artt. 73 e 74 quanto alla funzione legislativa**, altra volta invece intesa a sottolineare la rilevanza tutta particolare della singola attribuzione, come la separata previsione del potere di scioglimento anticipato delle Camere nello specifico art. 88, che non si collega al titolo relativo al Parlamento, ma accentua comunque una differenziazione dall’insieme delle funzioni di cui all’art. 87***.

A sua volta, l’art. 87 si collega variamente alle altre norme costituzionali: esso infatti comprende sia attribuzioni che trovano posto in questa sola esposizione

(come l’invio di messaggi alle Camere – 2° co.; l’autorizzazione alla presentazione di disegni di legge del Governo – 4° co. l‘emanazione dei regolamenti . 5° co.; la nomina dei funzionari dello stato – 7° co.; l’accreditamento ed il ricevimento dei rappresentanti diplomatici – 8° co.; il comando delle Forze Armate e la presidenza del Consiglio Supremo di difesa – 9° co.; la concessione della grazia – 11° co.; sia attribuzioni che si collegano ad altre disposizioni costituzionali che configurano presupposti e specificazioni ulteriori; l’indizione delle elezioni delle nuove Camere e la fissazione della prima riunione – 3° co.; l’emanazione dei decreti aventi valore di legge – 5° co.; collegato all’art. 76 e 77 che definiscono decreti legislativi e decreti legge; l’indizione del referendum – 6° co.; collegato all’art. 75, per il referendum abrogativo****, 138, per il referendum costituzionale*****, e 132, per i referendum sulle modifiche territoriali delle regioni; la ratifica dei trattati internazionali – 8° co.; la dichiarazione dello stato di guerra – 9° co. che rimanda alla competenza delle Camere ex art. 78 a deliberare in merito).

Il primo problema da affrontare nella esposizione delle attribuzioni presidenziali è quello di una classificazione che consenta di ordinarle in modo sistematico, non solo ai fini di una presentazione razionale e non farraginosa, ma proprio per cogliere, attraverso l’analisi di similitudini e differenze che è presupposto di ogni classificazione, spunti utili ai fini della interpretazione delle stesse attribuzioni.

La classificazione che si seguirà distingue tra attribuzioni organizzative, mediante le quali il Presidente interviene ed incide nella formazione e nella durata in carica degli organi costituzionali, e di rilievo costituzionale, e attribuzioni afferenti alle funzioni essenziali dello Stato, mediante le quali interviene relativamente all’esercizio delle funzioni attive costituzionalmente assegnate come tali ad altri organi costituzionali, distinguendo a tal proposito la funzione legislativa, quella normativa-primaria e secondaria – del Governo, quella esecutiva e quella giurisdizionale.

La principale esigenza sottesa ad ogni classificazione è di accettare i margini dell’autonomia del Presidente rispetto alla responsabilità ed alla iniziativa del Governo, cui ogni atto presidenziale risulta indissolubilmente legato attraverso l’obbligo della controfirma******.

Le attribuzioni presidenziali sono riconducibili ad una funzione presidenziale******* unitaria di controllo e di garanzia costituzionale.

 

Salvatore Dott. Carlone

 

* Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

**La funzione legislativa è il compito più importante svolto dal Parlamento. Per funzione legislativa s’intende l’attività di preparazione, esame e approvazione delle leggi. Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti, collegati gli uni agli altri; previsti dalla costituzione e posti in essere da ciascuna Camera per emanare una legge. La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione. La fase di iniziativa consiste nella presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge diviso in articoli, davanti a una delle due camere.

***Digesto delle Discipline Pubblicistiche vol. XI UTET 1996.


****E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

*****L'art 138 della Costituzione contempla il procedimento di revisione costituzionale e di formazione di leggi costituzionali, differenziandolo dal procedimento di formazione della legge ordinaria previsto dagli artt. 70 ss. Cost. Secondo parte della dottrina, l'art 138 (norma sulla produzione relativa alle leggi costituzionali ed alle leggi di revisione costituzionale) sarebbe a sua volta suscettibile di revisione, a condizione, tuttavia, che non sia eliminato il carattere rigido della Costituzione. A questa stregua, sarebbe possibile modificare il procedimento di revisione costituzionale, purché rimanga sempre un procedimento aggravato, prevedendo una procedura rinforzata rispetto a quella necessaria per l'approvazione della legge ordinaria. Si tratta, peraltro, di un punto controverso. Attualmente l'articolo 138 prevede che il Parlamento si esprima su una legge costituzionale con due votazioni (due per il Senato e due per la Camera in maniera incrociata). Per la prima votazione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata e, perciò, la legge costituzionale o di revisione costituzionale può essere approvata anche a maggioranza semplice. Nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta o la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Nel secondo caso - a differenza che nel primo - non è possibile dar corso al procedimento referendario di tipo confermativo.


******Amato Barbera, manuale di Diritto Pubblico, Bologna, 1991.

******* Il Presidente della Repubblica è il Potere Neutro, in quanto non entra nel gioco politico, e non svolge alcuna funzione attiva nella determinazione nella attuazione dell’Indirizzo Politico. Ed in questo senso il Presidente della Repubblica è il rappresentante della unità nazionale e ne è simbolo (Art. 87). Il Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle sue attribuzione, vigila sul funzionamento del meccanismo costituzionale ed interviene nel momento in cui le regole che lo disciplinano non sono osservate, al fine di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, della Costituzione. Da qui nasce l’Irresponsabilità Politica degli Atti Presidenziali, in quanto assunti dai Ministri proponenti, che li controfirmano, e in certi casi, indicati dalla Legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio; tale procedimento è richiesto oltre che per far assumere la responsabilità ai Ministri, anche come requisito di validità degli stessi atti. Diversamente è la Irresponsabilità Giuridica del Presidente della Repubblica: non è responsabile sia Civilmente che Penalmente, per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per Alto Tradimento, che si concretizza in un comportamento doloso di violazione del Giuramento di Fedeltà alla Repubblica; e per Attentato alla Costituzione, che si concretizza in un comportamento doloso, diretto a violare la Costituzione.

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