SCUOLA SCIENTIFICA TESLIANA DI NATUROPATIA OLISTICA

testamento

Le manumissiones

La cessazione  della sottomissione e quindi l’acquisto della libertà avveniva per mezzo di un atto giuridico con il quale il padrone proclamava o faceva proclamare libero il suo servo: questo tipo di negozio subisce evoluzioni che danno origine a diversi tipi di atti denominati manumissiones.
Nel periodo più antico vi sono tre specie di manumissiones iustae ac legitimae: testamento, censu e vindicta.
Il testamento, ovviamente del dominus, consiste in una disposizione che prevede la libertà del servo alla sua morte con la formula “servus meus libere esto”, disposizione alcune volte arricchita anche dall’istituzione di erede del servo stesso con la formula “servus meus liber et heres esto”*, ma non posta in essere con intenzione benevola nei confronti del proprio servo, infatti sembra che si nominasse quale erede il servo nel caso in cui l’eredità fosse negativa o fosse stata macchiata da eventi come ad esempio il fallimento. L’esecuzione testamentaria poteva aver luogo anche prima della morte del padrone, comportando la successiva iscrizione nelle liste del censo.

La manumissio censu consisteva in una iscrizione del proprio servo nelle liste dei cittadini in occasione del censo: il padrone dopo un periodo di cinque anni, faceva iscrivere lo schiavo come cittadino romano, previo consenso popolare o per suo diretto intervento, e lo schiavo diveniva libero. L’iscrizione era effettuata dal censor, ossia dal funzionario preposto ai ruoli delle imposte e alla registrazione del censo.
La manumissio vindicta  era un caso di iure cessio consistente in una “rinuncia”  che il padrone faceva in confronto di un’ adsertio in libertatem inscenata innanzi al magistrato**: il padrone metteva una mano  sulla testa dello schiavo (manumissus), pronunciando una determinata formula giuridica, successivamente un littore del magistrato toccava lo schiavo con una verghetta (vindicta), che simboleggiava il potere, dichiarandolo libero.
La manomissione, largamente in uso nell’ultimo periodo della Repubblica, durante il periodo di Augusto rappresentò un ostacolo alla restaurazione della civitas, poiché  erano divenuti numerosi i libertini a Roma che acquistavano la cittadinanza. Di conseguenza furono emanate due leggi  che di fatto limitavano le manomissioni: la lex Fufia Caninia (sec. 2 a.C.) limitò la libertà testamentaria, che permetteva la manomissione ma non oltre un certo numero di schiavi (in percentuale del numero posseduto e non oltre i cento); la lex Elia Senzia (sec. 4 d.C.), che vietò la manomissione in frode ai creditori, la manomissione di schiavi con età inferiore a trenta anni o da parte di padroni con età inferiore a venti anni***.

Col passare del tempo s’ istituirono manomissioni con forme più semplici: la manumissio inter amicos, con la quale il padrone  dichiarava la sua volontà di liberare lo schiavo in presenza di amici; la manumissio per mensam, con la quale il padrone invitava lo schiavo a mangiare insieme agli ospiti; la manumissio per convivii adhibitionem, in cui il padrone liberava lo schiavo considerandolo un proprio commensale; la manumissio per epistulam, ossia la lettera del padrone con la quale comunicava allo schiavo l’intenzione di volerlo liberare.
Dopo la manomissione il padrone, fino a quel momento denominato dominus, diveniva patronus, ossia protettore del liberto: vincolo che comportava l’obbligo reciproco degli alimenti e l’obbligo di prestazioni lavorative gratuite da parte del liberto  a favore, ovviamente, del patronus.
Lo schiavo liberato era un “quasi cittadino”: votava nelle assemblee cittadine ma non poteva essere eletto; i suoi figli diventavano cittadini romani già dalla nascita.

 

  • Salvatore Terranova - Noto



*    Arangio – Ruiz V., “Istituzioni ecc…”, op. cit, p. 484: questo tipo di eredità era in genere praticata dai pater familias che non volevano lasciare un’eredità onerosa agli eredi legittimi o lo scandalo di un processo fallimentare.

**   Arangio – Ruiz V., “Istituzioni ecc…”, op. cit, p. 484: l’atto giuridico prendeva “il nome dalla festuca (vindicta) con la quale l’adsertor toccava il manumittendo, secondo il rito della legis actio sacramenti”.

***  Arangio – Ruiz V., “Istituzioni ecc…”, op. cit., p.483 e ss.

 

CONSULTA ANCHE:

Pin It

Partner jooble

Partner jobsora

Articoli da consultare